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L’accesso ai servizi sanitari è un diritto fondamentale, ma in molti paesi, tra cui l’Italia, viene richiesto il pagamento di un ticket per alcuni trattamenti medici. Esistono, comunque, diverse categorie di persone che possono ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket, garantendo un accesso più agevole alle cure. Vediamo quindi requisiti e procedure per ottenere l’esenzione dal ticket sanitario.
In cosa consiste
Introdotto in Italia nel 1982, il ticket rappresenta il modo, stabilito dalla legge, con cui gli assistiti “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono. Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per le quali è previsto il pagamento del ticket sono le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi) non seguite da ricovero, le cure termali.
Le prestazioni per cui il pagamento del ticket non è previsto sono:
gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (mammografia per diagnosi precoce del tumore della mammella, PAP test per il tumore della cervice uterina, ricerca del sangue occulto nelle feci per tumore del colon-retto);
gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (esami su coloro che entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose);
le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato (visita dell’anestesista, RX del torace, elettrocardiogramma, rimozione punti, etc.);
gli alimenti destinati a categorie particolari (alimenti senza glutine per persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (misuratori glicemia, aghi, strisce reattive, penne pungidito, etc.);
le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.
Il ticket non viene applicato neanche alle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale, è cioè:
tutela della maternità, prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, o incidentalmente esposti a rischio di infezione; la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione; la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; i vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le persone identificate come destinatarie.
Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di pronto soccorso
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l’assistito equivale alla tariffa della prestazione, fino a un massimo di 36,15 euro per ricetta (esclusi gli assistiti che godono di esenzione). Una ricetta può contenere fino a otto prestazioni della stessa branca specialistica, escluse quelle di fisioterapia. Le tariffe nazionali di riferimento in vigore sono quelle individuate dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, ma molte Regioni hanno adottato tariffe proprie (consultabili sui portali relativi).
Per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero, classificate con codice “bianco” (prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da ricovero, la legge prevede il pagamento di un ticket (il cui importo varia regionalmente). Esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione.
Il ticket non è previsto per le prestazioni erogate a pazienti cui è stato attribuito il codice “rosso” (paziente molto critico), il codice “giallo” (paziente mediamente critico), o il codice “verde” (paziente poco critico).
Farmaci
A partire dal 2000 a livello nazionale è (o forse è più corretto dire sarebbe) stata abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti per l’assistenza farmaceutica; non è quindi previsto alcun ticket, i farmaci sono o totalmente gratuiti o (classe C) totalmente a pagamento. La maggior parte delle Regioni, però, per fare fronte al proprio disavanzo, hanno introdotto sui farmaci di fascia A una quota fissa per ricetta o confezione. Le stesse Regioni hanno individuato alcune categorie o soggetti esenti. Per conoscere i ticket applicati sull’assistenza farmaceutica, bisogna consultare i siti delle Regioni o chiedere informazioni alla propria Azienda sanitaria locale.
Casi di esenzione
Si ha diritto all’esenzione (parziale o totale), per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, nei casi di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, presenza di determinate patologie (croniche o rare), in caso di riconoscimento dello stato di disabilità o invalidità, altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV). Le durate dell’esenzioni sono generalmente annuali, ma variano a seconda delle Asl. Informazioni più dettagliate, si possono ricevere contattando la propria Asl di riferimento.
Categorie esenti per reddito
Le categorie che, in particolare per quanto riguarda il reddito, hanno diritto a richiedere l’esenzione dal ticket, sono:
cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01);
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02);
titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (Codice E03);
titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04).
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.
Esenzione per reddito: come si ottiene
Nel 2011 sono entrate in vigore nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
All’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta.
Per ottenere l’esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la Asl di appartenenza il reddito conseguito nell’anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. La Asl rilascia all’interessato un apposito attestato.
Esenzione per malattie croniche e rare: come si ottiene
In caso di malattie croniche, l’esenzione deve essere richiesta all’Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria locale rilascerà un attestato di esenzione, recante la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.
In caso di malattie rare, l’esenzione deve essere richiesta all’Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell’elenco, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori della Regione di residenza.
Esenzione per invalidità: come si ottiene
L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda sanitaria locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità, accertato dalla Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’esenzione per invalidità non comprende le prestazioni farmaceutiche (per informazioni sulla compartecipazione al costo dei farmaci di fascia A è necessario rivolgersi alla propria Asl).
Esenzioni diagnosi precoce tumori: come si ottiene
A partire dal 2001 il Servizio Sanitario Nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche offerte dalle Aziende Sanitarie Locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione, senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto, e cioè: mammografia (ogni due anni) a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda; esame citologico cervico-vaginale (PAP Test, ogni tre anni), a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni; colonscopia (ogni cinque anni) a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
La prescrizione è effettuata sul ricettario del SSN e deve riportare il relativo codice di esenzione. L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione o disoccupazione.
Esenzioni per gravidanza: come si ottengono
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo, alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche a tutela della loro salute e di quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari. In particolare, è prevista l’erogazione gratuita per le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita (o training prenatale), l’assistenza al puerperio. Per usufruirne in esenzione, andrà riportato sulla ricetta il Codice M + nn settimana di gravidanza.
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