Bollette gas: stop all’Iva del 5% sul metano, incognita aumenti da gennaio

admin
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L’allarme arriva dai condomìni,ma riguarda tutti gli utenti  del servizio di fornitura:  torna dal 1° gennaio 2024, per il gas metano, l’aliquota Iva ordinaria. La misura ridotta del 5%, prevista dal 2022, finirà infatti  il 31 dicembre,  a meno di proroghe dell’ultima ora. 

L’iter che portò ai ribassi

Nell’autunno 2022 il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo, ha gravato molto sulle spese dei proprietari immobiliari, degli affittuari, delle famiglie in genere. Nei condomìni  preventivi astronomici hanno riguardato la gestione 2022-2023. Per fare fronte all’aumento smisurato, il Governo ha ridotto l’Iva dal 22% al 5% sulle forniture di gas per usi civili e sul teleriscaldamento. 

Nell’autunno 2023, valutato che la guerra Israele-Hamas non ha influito sul costo del gas, gli amministratori di condominio hanno preparato i preventivi 2023-2024, considerando il prezzo del gas stabilizzato a 1 euro al metro cubo, supportati dall’articolo 1 del Dl 131 del 29 settembre 2023 che ha  prorogato l’applicazione dell’aliquota  ridotta al 5% fino al 31 dicembre 2023.

Il ritorno all’aliquota ordinaria

E ora? La misura non è stata rinnovata nel Ddl di Bilancio 2024 e a partire dal 1° gennaio, quindi, si torna al regime pre-emergenziale, per tutti. Nel Ddl, per sostenere le difficoltà economiche delle famiglie, è stato introdotto il contributo straordinario destinato ai titolari di bonus sociale elettrico, uno sconto sulla bolletta, reso operativo dall’Arera. Nulla è  stato, però, introdotto per il gas, a meno che non si provveda nel milleproroghe o in uno degli altri decreti in cantiere.

Pertanto dal 1° gennaio 2024, per il gas metano per usi civili e industriali, comprese anche le forniture di servizi di teleriscaldamento e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (allegato II, Dlgs 30 maggio 2008 n 115), si tornerà ad applicare l’aliquota Iva ordinaria, che va dal 10 al 22 per cento. Per il gas impiegato in usi civili si applica l’aliquota ridotta al 10% solamente ai primi 480 metri cubi all’anno, poi la percentuale è al 22%. 

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