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Mini taglio dell’Irpef, ma solo per i redditi medio-bassi, cedolare secca sugli affitti brevi più cara. Armonizzazione di alcune scadenze fiscali. Giro di vite per chi ha approfittato del superbonus, soprattutto se ha beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura, con l’intenzione poi di rivendere l’immobile e guadagnarci grazie alla rivalutazione del prezzo. Sono alcune delle principali novità fiscali del 2024. Meno tempo per compilare il modello Redditi PF. Per armonizzare le scadenze, infatti, il termine ultimo per l’invio è stato anticipato di due mesi dal 30 novembre al 30 settembre, lo stesso previsto per il 730 – salvo possibile proroga al 15 ottobre per il modello Redditi PF che potrebbe arrivare con un prossimo decreto. Stesso termine anche per le dichiarazioni dei redditi e Irap delle società con esercizio coincidente con l’anno solare. Rimane invariata la scadenza del 1° luglio (il 30 giugno è domenica) per il pagamento del saldo delle imposte 2023 e del primo acconto 2024, oppure entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Per le persone con partita Iva è probabile lo slittamento dei pagamenti al 31 luglio senza maggiorazioni, o al 30 agosto con lo 0,40% in più.
Le nuove aliquote e chi ne beneficia
Nuove date anche per il pagamento a rate delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Sono state infatti uniformate le scadenze, finora differenziate, previste per i titolari di partita Iva e le normali persone fisiche. A partire dal saldo delle imposte 2023, per chi sceglie il versamento dilazionate le rate successive alla prima andranno versate entro il giorno 16 di ciascun mese da tutti i contribuenti, incluse le persone fisiche non titolari di partita Iva per le quali vigeva finora la scadenza di fine mese. Inoltre, è ora possibile usufruire di un’ulteriore rata, fissata al 16 dicembre, oltre a quelle precedenti che scadevano per i soggetti con partita Iva al massimo entro il 16 novembre. Rimane invariata la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e/o Irap, fissata per il 2 dicembre (il 30 novembre è sabato) che non si può rateizzare. L’intervento più importante è il taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, ossia da 15.001 a 28.000 euro, che scende dal 25% al 23% per il 2024, determinando l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’imposta. In concreto, il calcolo dell’Irpef per il 2024 viene rimodulato su tre scaglioni: 1) fino a 28mila euro si applica l’aliquota del 23%; 2) oltre 28mila e fino a 50mila euro si paga il 35%; 3) oltre i 50mila euro è confermata l’aliquota del 43 per cento. Il beneficio massimo che si può ottenere dall’accorpamento è di 260 euro. Ma il bonus non finirà nelle tasche di tutti i contribuenti, nessun beneficio, infatti, per gli appartenenti al ceto medio. Per limitare la perdita di gettito per l’anno per l’anno 2024 viene, infatti, ridotta di 260 euro la detrazione complessivamente spettante sugli oneri detraibili, escluse le spese sanitarie, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. La riduzione colpisce, ad esempio, gli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale; spese per istruzione universitaria o frequenza scolastica; spese veterinarie; spese funebri. In pratica, tali spese non sono detraibili per il 2024 fino a 1.368 euro complessivi (il 19% di 1.368 euro è 260 euro). I 260 euro di minori detrazioni azzerano i benefici derivanti dall’accorpamento dei primi due scaglioni.
Affitti brevi, fringe benefit, immobili esteri
La Legge di bilancio 2024 modifica la cedolare secca ma solo per le locazioni brevi. Sui canoni incassati dal 1° gennaio 2024, l’aliquota sale dal 21%, in vigore fino al 2023, al 26%. Si potrà ancora pagare il 21% per i redditi da locazione breve per una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. La modifica non ha effetti sugli obblighi dell’eventuale intermediario che intervenga nella riscossione (come le piattaforme telematiche di prenotazione) che applicherà la trattenuta sempre del 21%, con conguaglio in dichiarazione. Per i contratti di locazione ordinari, inclusi quelli di natura transitoria, le aliquote rimangono al 21% sui contratti a canone libero, o al 10% per quelli a canone concordato. Per il 2024 viene aumentato a 1.000 euro (2.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione per i seguenti fringe benefit: beni ceduti e servizi prestati al lavoratore; somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di: utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas; affitto della prima casa; interessi sul mutuo prima casa. Viene aumentata l’aliquota dell’imposta annua sul valore degli immobili esteri (Ivie) che, dal 2024, passa dal precedente 0,76% all’1,06%.
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