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Il matrimonio è senza dubbio un passaggio fondamentale a livello sentimentale e sociale, ma ha anche importanti prerogative dal punto di vista giuridico. Ci si riferisce, ovviamente, al matrimonio civile o concordatario, che fa sorgere in capo ai coniugi precisi diritti e doveri reciproci.
I doveri coniugali sono i medesimi per entrambi gli sposi, anche se possono essere adempiuti in modo diverso a seconda delle possibilità e prerogative di ognuno. Riguardo a questo argomento c’è ancora poca chiarezza, cerchiamo quindi di definire quali sono davvero questi obblighi coniugali e cosa comporta la loro violazione, ma soprattutto cosa significa davvero il termine “dovere”.
Doveri coniugali, cosa comportano?
I coniugi rimangono delle persone libere, in tutte le sfere possibili dell’autodeterminazione umana, e non possono certo essere obbligati e forzati a comprimere i propri diritti in virtù del matrimonio. Si tratta, infatti, di obblighi reciproci necessari alla stabilità legale del matrimonio.
La loro violazione inficia il matrimonio e può portare fino alla separazione con addebito, ma non implica mai la possibilità di forzare il marito o la moglie a fare qualcosa che non è nella loro volontà. Questa specificazione è fondamentale per tutti i doveri coniugali, ma assume particolare rilevanza per quanto riguarda i rapporti sessuali tra marito e moglie.
Chi non rispetta uno dei doveri coniugali può essere chiamato a risponderne in sede civile e venire condannato all’addebito della separazione (se è dimostrato che ha così causato la fine del matrimonio) ed eventualmente anche al pagamento di un risarcimento danni verso il coniuge.
Facciamo un esempio. La moglie che rifiuta di avere rapporti con il marito (o viceversa che sia) non può categoricamente essere obbligata a farlo, ma può così determinare la rottura dell’armonia coniugale e subire l’addebito della separazione, sempre che non vi siano motivazioni valide o che il diniego sessuale non sia conseguenza della crisi già esistente. Lo stesso per il dovere di coabitazione, che non presume certo la possibilità di un ritorno coatto del coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale.
Il dovere di coabitazione
Come primo dovere coniugale non si può che citare la coabitazione, cioè l’obbligo dei coniugi di vivere sotto lo stesso tetto. La casa coniugale è parte integrante dello svolgimento della vita matrimoniale e chi la abbandona ingiustificatamente rischia l’addebito della separazione.
È concesso ai coniugi di vivere separati solo in casi particolari, come necessità di lavoro, dopo la separazione e ovviamente in caso di necessità (ad esempio se il coniuge è violento).
L’obbligo di assistenza morale e materiale
I coniugi sono obbligati a essere presenti e solidali l’uno con l’altra, tanto a livello morale (ed è proprio in quest’ambito che rientrano i rapporti sessuali) che a livello patrimoniale. Le esigenze del coniuge devono essere soddisfatte, nel limite delle proprie possibilità. La violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato quando si priva il coniuge dei mezzi di sussistenza e del supporto morale in caso di bisogno.
Il dovere di collaborazione
La collaborazione tra marito e moglie non è soltanto un ottimo obbiettivo per organizzare la gestione del matrimonio, ma un vero e proprio obbligo. Non è necessario che entrambi i coniugi svolgano gli stessi compiti o che ci siano divisioni matematicamente eque, bensì che entrambi contribuiscano al massimo delle proprie possibilità e potenzialità, decidendo di comune accordo.
L’obbligo di gestire le necessità domestiche, i figli e tutte le altre esigenze deve essere suddiviso tra entrambi. Anche i figli, peraltro, devono collaborare secondo le proprie possibilità, chiaramente compatibilmente con l’età.
La contribuzione ai bisogni familiari
Marito e moglie sono obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia, in base alle proprie capacità economiche e di lavoro, comprendendo anche il lavoro casalingo.
Il dovere di fedeltà
Infine, tra gli sposi vige il dovere di fedeltà, che vieta ogni tipo di relazione extraconiugale, anche se platonica o virtuale. Il matrimonio civile italiano, infatti, presuppone la tutela di una relazione monogama ed esclusiva tra i coniugi, tanto sul piano fisico che morale e affettivo.
Il tradimento può causare la fine del matrimonio e quindi comportare l’addebito della separazione, ma anche dar diritto al coniuge tradito di ricevere un risarcimento per i danni morali patiti e le conseguenze sul suo onore.
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